«La legge è uguale per tutti, ma può non esserlo la sua applicazione» ha sostenuto l’avvocato Ghedini nel tentativo di difendere il lodo Alfano dalla bocciatura della Corte costituzionale. Queste parole hanno attirato l’ironia della stampa straniera: «una difesa da Fattoria degli animali» titolava il Times, con un evidente riferimento a quella massima per cui tutti gli animali sono eguali, ma alcuni sono più eguali degli altri. L’avvocato Ghedini però, che di questioni giuridiche se ne intende, non parlava a sproposito. Da sempre la Corte interpreta l’art. 3 della Costituzione (il principio dell’eguaglianza di fronte alla legge) nel senso che situazioni uguali devono essere trattate in modo uguale, situazioni diverse in modo diverso. I titolari delle quattro alte cariche a favore delle quali il lodo sospendeva i processi penali indubbiamente si trovano in una posizione diversa da quella di un normale cittadino e quindi, almeno in linea di principio, non è assurdo che vengano messi al riparo dalle iniziative giudiziarie, tutelando in questo modo la “serenità” della loro funzione.
La salvezza del lodo si è giocata a colpi di argomentazioni tecnico-giuridiche di fronte ai quindici giudici di Palazzo della Consulta, ai quali spetta il delicato compito di garantire la conformità delle leggi alla Costituzione. A loro è toccato valutare se la disparità di trattamento dovuta alla sospensione dei processi trovasse o meno un ragionevole fondamento nell’esigenza di tutelare le funzioni pubbliche in questione. Per arrivare a una decisione la Corte ha dovuto anzitutto fare i conti con un proprio precedente: la sentenza 24/2004 con la quale fu dichiarato illegittimo il “padre” del lodo Alfano, il c.d. “lodo Schifani”. Tale decisione, di segno negativo, censurava il lodo sotto molteplici profili: fra di essi, il sacrificio di alcuni fondamentali diritti costituzionali (come il diritto di difesa della parte civile, paralizzato da una sospensione a tempo indefinito del processo) a fronte di un interesse certamente “apprezzabile” – la serenità nello svolgimento della funzione – ma non tale da prevalere sugli altri e opposti interessi in gioco.
«Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale» concludeva la Corte nel 2004, lasciando così intendere che ulteriori motivi avrebbero potuto condurre alla bocciatura del lodo. Nel nuovo testo, alcuni aggiustamenti cercavano di correggere i vizi già rilevati dalla Corte (ad esempio tutelando i diritti della parte civile). Ma la questione calda, questa volta, riguardava la forma del provvedimento: si può ritenere sufficiente una legge ordinaria, oppure è necessaria una legge costituzionale? Non è una faccenda burocratica ma un punto centrale: la legge costituzionale è votata con maggioranze molto elevate, ottenibili solo con un consenso politico trasversale. Che in questo caso mancava. I difensori del lodo hanno sostenuto che la Corte, non affrontando tale questione nella precedente sentenza, l’avesse implicitamente già rigettata. Ma la Corte ha richiamato a una corretta lettura del suo precedente. La legge costituzionale era necessaria – e per questo il lodo è illegittimo – perché la sospensione dei processi costituisce un’immunità: e tutte le immunità previste per i titolari di cariche istituzionali sono fissate dalla Costituzione.